STATUTO NAZIONALE
STATUTO NAZIONALE
(Revisione del 30 giugno 1998)
Art. 1 - NORME E COSTITUZIONE
E' costituita in Italia un’Associazione sportiva con il nome di Sci Accademico Italiano, S.A.I..
Essa è organizzata su basi federali ed è formata dagli Sci Accademici che si costituiranno nelle varie località secondo le norme contenute nel presente Statuto, che è valido per ogni Sci Accademico Federato.
Lo Sci Accademico Italiano aderisce alla Federazione Italiana Sport Invernali e ne rispetta Statuto e Regolamenti e accetta in toto le norme e le direttive del C.O.N.I. come da delibera n. 1273/2004
Art.2 - SCOPO SOCIALE E DURATA
Lo Sci Accademico Italiano intende offrire un terreno comune di intesa a tutte le forze universitarie, per curarne lo spirito goliardico, ispirato ad una salda coscienza democratica e per far rifiorire, con ogni idealità di vita sportiva, nuove forze alla direzione ed allo sviluppo dello Sport Italiano.
L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della pratica degli sport invernali, nell'ambito e secondo le norme della FISI. La durata dell'Associazione è illimitata.
Art.3 - ATTIVITA' SOCIALE
L'attività sociale si esplica mediante:
a) l'organizzazione del Concorso Internazionale dello Sci Accademico Italiano, svolta a turno da tutti i SAI federati;
b) l'organizzazione e la partecipazione a gare nazionali tra gli atenei d’Italia ed altri Clubs Accademici;
c) l'agonismo a carattere sociale, nazionale ed internazionale;
d) il turismo sia invernale che estivo: escursioni sci alpinistiche, viaggi in Italia ed all’estero; spedizioni a carattere sportivo, culturale e propagandistico;
e) qualsiasi attività inerente allo scopo sociale.
Art. 4 - SEDE SOCIALE
La Sede dell'Associazione, il cui compito è quello del collegamento tra gli Sci Accademici federati, coincide con la residenza del Presidente Nazionale.
Art. 5 - ANNO SOCIALE
L’anno sociale coincide con l’anno sportivo; inizia il 1° Ottobre e termina il 30 Settembre.
Art. 6 - AMMISSIONE A SOCIO
Possono essere ammesse a far parte dell’Associazione le persone fisiche di ambo i sessi di cui sia provata la serietà, la moralità e l’educazione, nonché una sufficiente abilità nel praticare lo sport dello sci. Esse inoltre devono essere iscritte o devono essere state iscritte ad un istituto universitario o ad un istituto superiore di grado universitario.
La domanda di ammissione a socio deve essere indirizzata per iscritto alla Presidenza di uno Sci Accademico Federato; dovrà essere controfirmata da due soci e contenere l’esplicita dichiarazione da parte del richiedente di uniformarsi alle disposizioni e regolamenti della F.I.S.I., nonché alle norme statutarie ed alle deliberazioni degli organi direttivi dello Sci Accademico Italiano.
Il Consiglio Direttivo di ogni Sci Accademico Federato delibera sull’ammissione dei soci con l’unanimità dei voti dei Consiglieri presenti alla riunione nella quale viene presa in esame la domanda del candidato. Le decisioni del Consiglio Direttivo sull’ammissione di nuovi soci sono insindacabili. La votazione è segreta.
Art. 7 - CATEGORIE DI SOCI
Lo Sci Accademico Italiano, e per esso ogni singolo Sci Accademico Federato, è formato da:
Soci Onorari: sono coloro che, per speciali benemerenze, vengono così nominati dal Consiglio Nazionale dei Presidenti. Essi non sono tenuti a versare alcuna quota sociale. Hanno diritto al voto.
Soci Fondatori: sono coloro che hanno avuto parte attiva alla originaria costituzione dell’Associazione.
Soci Ordinari: sono coloro che partecipano all’attività dell’Associazione secondo i programmi fissati dagli organi sociali.
Soci Sostenitori: sono coloro che, simpatizzando per l’Associazione, corrispondono un canone minimo di almeno cinque volte il canone annuo de Soci Ordinari.
Soci Giovani: sono gli studenti, in possesso di particolari qualità agonistiche, non ancora iscritti all’università. Non hanno diritto al voto.
Per i Soci Giovani l’ammissione è provvisoria e diverrà definitiva solo in seguito alla loro iscrizione ad un istituto superiore, con una tolleranza massima al 21° anno di età.
Art. 8 - DIMISSIONI
La qualità di socio decorre dal giorno in cui il candidato viene ammesso a far parte dell’Associazione. Tale qualità continua di anno in anno a meno che non vengano rassegnate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, entro il 31maggio di ciascun anno. Salvi casi eccezionali, il socio dimissionario non potrà più venire riammesso.
Art. 9 - QUOTA ASSOCIATIVA
Ogni socio dovrà corrispondere una quota annuale determinata di anno in anno dall’Assemblea Generale Ordinaria di ogni Sci Accademico federato. In caso di mancata delibera si intendono confermate le quote stabilite per l’anno precedente. Le quote sociali devono essere pagati entro 30 giorni dalla data nella quale si è tenuta l’Assemblea Generale Ordinaria. Al termine dell’anno i soci che, anche solo in parte, non avranno provveduto al pagamento dei contributi sociali, verranno espulsi per morosità, fermi restando i diritti della Società all’esazione di quanto ad essa dovuto.
Art. 10 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il socio che violi gravemente lo Statuto, che venga a trovarsi in contrasto con le norme per l’ammissione a socio, che tenga comunque una condotta non degna di uno sportivo e di un uomo d’onore, potrà essere espulso o sospeso con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo dello Sci Accademico di appartenenza. Contro il provvedimento di espulsione ed entro 30 giorni dalla sua notifica, il socio colpito potrà ricorrere al Consiglio Nazionale dei Presidenti.
Contro l’espulsione per morosità non è ammesso alcun ricorso.
Art. 11 - DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto:
a) di indossare l’uniforme sociale e di fregiarsi del distintivo dell’Associazione;
b) di partecipare a tutte le manifestazioni sociali ed a tutte le competizioni sportive, secondo le disposizioni del Commissario Tecnico;
c) di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto, eccezione fatta per i Soci Giovani;
d) di ricoprire cariche sociali, con la sola esclusione dei Soci Giovani.
Art. 12 - ATTIVITÀ AGONISTICA
Tutta l’attività agonistica nell’ambito dello Sci Accademico Italiano, dovrà essere svolta da parte dei soci a favore dello Sci Accademico al quale sono iscritti e per il quale hanno ottenuto il tesseramento alla FISI. Si fa eccezione per il Concorso Internazionale e per quelle altre gare alle quali potranno rappresentare i colori dello Sci Accademico Italiano come rappresentativa nazionale.
Si fa inoltre eccezione per quegli atleti che, richiesti dalla FISI dovessero partecipare a rappresentative ufficiali in Italia ed all’estero.
Art. 13 - SQUADRA NAZIONALE
La Squadra Nazionale dello Sci Accademico Italiano verrà formata in base ai risultati di gara dell’anno precedente; risultati ottenuti dagli atleti di ogni categoria e di ogni sede.
Tutti gli Sci Accademici federali sono pertanto tenuti ad inviare ogni anno alla Sede Nazionale i risultati di tutte le gare alle quali hanno partecipato i propri atleti. Una Commissione Tecnica, costituita da due o più membri e presieduta dal Commissario Tecnico per la Squadra Nazionale, compilerà, con giudizio insindacabile, una graduatoria degli elementi da inserire nella Squadra Nazionale.
La Squadra Nazionale rappresenta in Italia ed all’estero tutto lo Sci Accademico Italiano.
Art. 14 - UNIFORME SOCIALE
Si distingue in una maglia azzurra con due righe bianche sul braccio sinistro, sulla quale viene applicato il distintivo dello Sci Accademico Italiano. Il distintivo è a lettere d'oro su fondo azzurro
Art. 15 - ORGANI DELLO SU ACCADEMICO ITALIANO
Gli organi federali dello Sci Accademico Italiano sono l’Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale dei Presidenti ed il Presidente Nazionale.
A. L'Assemblea Nazionale sia ordinaria che straordinaria, dato il criterio di autonomia di ogni Sci Accademico Federato e quello unitario dello Sci Accademico Italiano, si articolerà nelle Assemblee dei singoli Sci Accademici Federati e la maggioranza dei voti sarà data dalla somma generale dei voti resi nelle suddette Assemblee Parziali. L'Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui competono tutti gli atti di indirizzo e di straordinaria amministrazione.
B. La convocazione dell’Assemblea Nazionale viene indetta dal Presidente Nazionale o su richiesta a lui formulata dal Consiglio Nazionale dei Presidenti. Ai SAI federati dovrà essere inoltrato un Ordine del Giorno con indicazione dettagliata degli argomenti da discutere e da decidere. Le modifiche statutarie proposte saranno testualmente riprodotte nell'Ordine del Giorno. Ai S.A.I. federati sarà dato un termine congruo per consentire la normale e ordinaria attuazione delle Assemblee Parziali.
C. Il Consiglio Nazionale dei Presidenti è composto dal Presidente Nazionale e da tre membri per ogni Sci Accademico Federato: il Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere delegato di volta in volta a seconda degli argomenti da trattare in sede Nazionale
D. Il Consiglio Nazionale si convocherà in seduta ordinaria almeno una volta all’anno in occasione del Concorso Internazionale ed in seduta straordinaria ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente Nazionale o da metà degli Sci Accademici Federati.
E. Il Consiglio Nazionale ha tutti i più ampi poteri per lo svolgimento dell’attività sociale nei limiti dello Statuto Sociale. A esso spetta la direzione effettiva dell’Associazione. Esso potrà conferire ad uno o più dei suoi membri, tutti o parte dei poteri che gli competono. Le riunioni del Consiglio Nazionale saranno valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
F. In sede di Consiglio Nazionale ogni Sci Accademico Federato avrà diritto ad un voto. Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente Nazionale sarà determinante.
G. Il Presidente Nazionale, scelto tra i soci degli Sci Accademici Federati, è nominato dal Consiglio Nazionale, rimane incarica 2 anni ed è rieleggibile. Dovrà essere affiancato da un Segretario, scelto tra i Consiglieri o soci del SAI di sua residenza.
H. Il Presidente Nazionale rappresenta l’Associazione in giudizio e di fronte a terzi, presiede le riunioni del Consiglio Nazionale, autentica tutti i documenti ufficiali dell’Associazione, sovrintende all’amministrazione dell’Associazione ed all’attività di questa esplicata. Al Presidente Nazionale competono in modo speciale le prerogative di rappresentanza e di coordinamento con il CONI, la F.I.S.I. e l’Estero.
Art. 16 - SCI ACCADEMICI FEDERATI
In ogni città sede di università ed in ogni capoluogo di provincia, previo benestare del Consiglio Nazionale dei Presidenti, possono costituirsi, con la denominazione di Sci Accademico Italiano, seguito dal nome della città, gli Sci Accademici Federati. Per la costituzione di uno Sci Accademico è previsto un numero di quindici soci.
Ogni Sci Accademico Federato dovrà comunicare al Consiglio Nazionale dei Presidenti i nominativi dei propri soci e le attribuzioni delle cariche sociali. Inoltre, almeno una volta all’anno, dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale una relazione sull’attività svolta. Il benestare per la costituzione, indicato nel primo comma, consente l’ammissione temporanea del nuovo Sci Accademico Federato. Il Consiglio Nazionale dei Presidenti dovrà comunicare al nuovo Sci Accademico Federato, entro il termine di due anni, l’ammissione definitiva e la motivata richiesta di scioglimento.
Gli Sci Accademici Federati svolgeranno la loro attività in piena autonomia patrimoniale e gestionale, nell’ambito dello Statuto Federale e delle direttive degli Organi centrali.
Art. 17 - ORGANI DEGLI SCI ACCADEMICI FEDERATI
Organi degli Sci Accademici Federati sono le Assemblee Generali, il Consiglio Direttivo ed il Presidente.
a) L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo di ciascun Sci Accademico Federato; ad essa competono tutti gli atti di indirizzo di straordinaria amministrazione, essa si riunisce in forma ordinaria, salvo casi di forza maggiore, entro il mese di Novembre di ogni anno:
per discutere sull’attività svolta e da svolgere;
per discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; per stabilire la quota associativa;
per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo (ogni 2 anni);
per decidere inappellabilmente su tutti gli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno, compresi gli argomenti specifici proposti dal Consiglio Nazionale dei Presidenti e gli argomenti facenti parte dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea Nazionale Ordinaria.
L’avviso di convocazione delle Assemblee è validamente dato a mezzo di corrispondenza semplice e va spedito almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, anche via telefax o posta elettronica, nonché affisso in sede.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da mandatari o procuratori, purché soci e muniti di delega scritta. Ogni intervento non potrà avere più di tre deleghe. L'Assemblea e validamente costituita con l'intervento in prima convocazione della maggioranza dei soci e in seconda convocazione che sarà possibile tenere un’ora dopo la prima, con qualunque numero di intervenuti.
Le delibere dell’Assemblea vengono prese a maggioranza semplice di voti degli intervenuti.
Per le decisioni relative ad argomenti di Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, il verbale dell’Assemblea dovrà precisare il numero degli intervenuti presenti in persona o per delega, nonché il numero esatto dei voti, favorevoli, sfavorevoli e astenuti. Detto verbale sarà inoltrato, entro sette giorni dall’Assemblea, al Presidente Nazionale che, entro uguale termine, comunicherà ai S.A.I. federati l’esito finale delle votazioni.
b) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da uno o due Vice Presidenti, da un Segretario e da un minimo di due Consiglieri. Il numero dei Consiglieri verrà stabilito dall'Assemblea in rapporto al numero dei soci.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo ha, dopo l'Assemblea i più ampi poteri per quanto riguarda 1'amministrazione dell'Associazione e lo svolgimento dell'attività sociale.
c) Il Presidente rappresenta il S.A.I. federato in giudizio e di fronte a terzi presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo autentica tutti i documenti ufficiali del S.A.I. federato, sovrintende all'amministrazione del S.A.I. federato ed all'attività da questo esplicata. In caso di impedimento o di assenza è sostituito da un Vice Presidente. Il Presidente è rieleggibile.
Art. 18 - SCIOGLIMENTO DEL SODALIZIO
La durata del sodalizio e illimitata. Lo scioglimento può essere deciso soltanto dall'Assemblea Generale Straordinaria con l'intervento di almeno 4/5 della totalità dei soci e con una maggioranza di 2/3. In caso di mancanza di questo numero legale l'Assemblea dovrà venire riconvocata dopo 15 giorni, purchè ci sia la maggioranza di 2/3 dei voti. Questa disposizione vale anche per lo scioglimento degli Sci Accademici federati. Alle Assemblee degli Sci Accademici Federati, che dovranno decidere sul loro scioglimento, dovrà essere presente il Presidente Nazionale dello Sci Accademico Italiano.
L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19 - COMPETENZA TERRITORIALE
In caso di controversie l’unico Foro competente è quello della sede legale con l’eccezione di quanto disposto per le controversie sportive del Regola mento della F.I.S.I.
Modificato ed approvato in sede Nazionale il 30 Giugno 1998 - Presidenza Piero Agliardi
Fondazione Giuliano Babini
Il S.A.I., primo Sci Club in Italia, ha costituito nel novembre 1999 in memoria del suo fondatore, la “Fondazione Sci Accademico Italiano – Giuliano Babini” con lo scopo di promuovere la cultura, gli studi e le attività di sviluppo e di diffusione degli Sport Invernali.
STATUTO FONDAZIONE
Nel Novembre 1999 un gruppo di soci ed amici del S.A.I. costituisce una Fondazione in memoria di Giuliano Babini con lo scopo di promuovere la cultura, gli studi e le attività di sviluppo e di diffusione degli Sport invernali in Italia ed all’estero. Aderire alla Fondazione significa conformarsi agli ideali dei fondatori dello Sci Accademico Italiano: lealtà, amicizia, solidarietà e agonismo frutto di sforzo atletico e preparazione interiore. L'amore per la montagna e i suoi sport richiede sensibilità, cultura e corretta preparazione tecnica e atletica. Una sana cultura sportiva rifiuta l'esasperazione se perseguita attraverso forme e manipolazioni nocive alla salute dell'uomo.
- La Fondazione Giuliano Babini promuove e contribuisce a realizzare:
- Borse di studio destinate ad atleti/studenti meritevoli che abbiano conseguito risultati sportivi di rilievo;
- Studi, convegni e pubblicazioni sulla sicurezza a attiva e passiva dello sciatore
- Studi, convegni e pubblicazioni sulla riduzione del rischio infortuni per quanto concerne la preparazione tecnico/atletica mediante l'avvicinamento ed il confronto di attività sportive affini.
- Studi, convegni e pubblicazioni sulla tutela della salute nella pratica dello sci alpino;
- Stage di allenamento/test col supporto delle principali case produttrici di materiali tecnici;
- Rapporti con enti, scuole, università ed istituzioni allo scopo di promuovere la diffusione degli sport invernali Contatti per la Fondazione.
Banca Popolare di Sondrio
Agenzia Viale Belisario 1
20151 Milano
C/C 2988/83 ABI 5696 - CAB 1617
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